Il Tribunale aveva rilevato che il cartello che segnalava la presenza dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità era posto a distanza regolamentare. Tale circostanza era da sola sufficiente a dar conto della legittimità della contestazione oggetto di causa.
Ma per il conducente multato, si trattava di una vera e propria violazione di legge.
Ed invero, sebbene, come evidenziato dal giudice di merito il cartello di preavviso di rilevamento della velocità era presente e posto a distanza regolamentare, non vi era altrettanto “chiara visibilità” dell’apparecchio ovvero degli agenti.
La questione è stata sottoposta al vaglio della Cassazione che ha ritenuto fondato il motivo di ricorso.
La sentenza impugnata, – affermano i giudici Ermellini – deve ritenersi in contrasto con l’art. 142 comma 6 bis Cds, in quanto afferma il principio secondo cui non è richiesta, ai fini della legittimità dell’accertamento, la visibilità dello strumento di rilevazione.
Invero, la norma di cui all’art. 142 comma 6 bis C.d.S. specifica che “le postazioni di controllo (…) per il rilevamento della velocità devono essere (…) ben visibili” e la necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità quale condizione di legittimità dell’accertamento, con la conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito, è stata da un ultimo affermata anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.25392/2017, non massimata).
Il principio infatti non è nuovo, si è più volte ribadito che La postazione di rilevamento deve risultare visibile all’automobilista, con un adeguato anticipo, ed il verbale deve riportare, a pena di illegittimità, tali elementi (Cass. n. 5997/14).
E, informare l’utente della strada che è in corso il rilevamento elettronico della velocità, e con quale modalità se mediante postazione fissa o mobile – risponde all’obbligo di trasparenza che grava sulla pubblica amministrazione e dunque, sugli agenti di polizia stradale.
E pertanto, la violazione di tali disposizioni non può che essere sanzionata con l’illegittimità dei predetti accertamenti.
La redazione giuridica
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