Nel settembre del 2016 aveva sostenuto il test di ammissione a medicina e odontoiatria presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Lo studente, candidato all’iscrizione per l’anno accademico 2016/2017, aveva conseguito il punteggio di 65,20. Tuttavia, si era visto annullare la prova. Non aveva infatti sottoscritto, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate.
Il ragazzo aveva quindi impugnato la determina, unitamente agli atti connessi, conseguenti e presupposti. Deduceva, in particolare, la violazione di legge nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta.
Secondo la versione da lui fornita era stato identificato all’ingresso in aula, prima dell’inizio della prova, con verifica dei suoi dati. Sulla scheda anagrafica e sul modulo delle risposte erano state applicate due etichette col medesimo codice alfanumerico. Pertanto, a suo avviso, la mancata sottoscrizione della predetta scheda non impediva di ricondurre l’elaborato al suo effettivo autore. Non determinandosi un problema di identificazione del candidato, si era dunque in presenza di una irregolarità formale sanabile. Peraltro non c’era contestazione sui dati anagrafici.
Il Tribunale ha evidenziato come sulla scheda anagrafica e sul modulo delle risposte fossero state applicate, a cura del candidato stesso, due etichette col medesimo codice alfanumerico. Di conseguenza, la mancata sottoscrizione della predetta scheda non impediva effettivamente di ricondurre l’elaborato al suo effettivo autore.
Al proposito i Giudici amministrativi hanno confermato, quindi, che il caso esaminato configurava una irregolarità formale sanabile. Da qui l’annullamento degli atti impugnati e la disposizione della compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
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