Legge Gelli e responsabilità delle Asl, quali obblighi?

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Il provvedimento apre diverse questioni, specie nel rapporto tra Legge Gelli e responsabilità delle Asl in merito alle prestazioni in convenzione

Con l’approvazione del provvedimento sulla responsabilità medica, sul tavolo sono apparse diverse questioni, e il rapporto tra Legge Gelli e responsabilità delle Asl è probabilmente una delle più articolate.

Per la legge 24, le Asl devono essere responsabili anche delle prestazioni svolte in regime di convenzione, nonché di quelle dei medici di medicina generale. Viene però spontaneo interrogarsi su quale potere avranno le stesse nei confronti del mmg per la prevenzione e gestione del rischio clinico, così come sono in molti a domandarsi come consentire alla Asl di gestire il rischio clinico presso gli studi, autonomi, dei mmg.

Nel complicato rapporto tra Legge Gelli e responsabilità delle Asl è bene ricordare che la struttura, ai sensi dell’art. 7 comma 1, risponde contrattualmente di tutto ciò che avviene all’interno del suo “recinto” e dell’operato di tutti i soggetti di cui si avvalga, anche se scelti dal paziente e non dipendenti.

Ciò avviene in ossequio al principio secondo cui il potere di organizzazione e gestione del proprio rischio clinico deve fornire vantaggi, ma comporta anche l’assunzione dei pericoli a questo correlati. Gli esercenti interni alla struttura, invece, facendo parte della sua più ampia filiera organizzativa, non risponderanno più in via contrattuale, ma soltanto ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Quali sono quindi gli obblighi e le responsabilità delle Asl in questo contesto?

L’articolo 10, in relazione alla responsabilità contrattuale degli enti per danni provocati nell’esercizio dell’attività sanitaria latu sensu intesa, stabilisce che le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera. Ciò vale anche per i danni cagionati dal personale, a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione, ricerca clinica, in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.

Ma quando si parla di Legge Gelli e responsabilità delle Asl bisogna sottolineare come questa preveda una responsabilità delle strutture per le prestazioni sanitarie svolte in regime di convenzione con il ssn. Il personale in convenzione può operare infatti all’interno delle strutture e in tal caso non si ravvisano differenze rispetto al personale dipendente.

Ma anche i mmg e i pediatri di libera scelta appartengono a tale categoria. Ecco quindi uno dei principali nodi del rapporto tra Legge Gelli e responsabilità delle Asl.

In che termini la Asl deve rispondere anche dei danni provocati da questi soggetti che si muovono in sostanziale autonomia rispetto alla struttura? E in che misura quest’ultima deve effettivamente provvedere a fornir loro una copertura assicurativa diretta?

La risposta a queste domande sarà essenziale per definire il perimetro dell’obbligo assicurativo e andrà fornita in sede di scrittura dei decreti attuativi, che dovranno fornire indicazioni più precise.

E sarà importante chiarire se, pur restando ferma la responsabilità strutturale ex art. 1228 c.c., i mmg e i pediatri di libera scelta dovranno rispondere in via extracontrattuale ed essere garantiti assicurativamente dal SSN. Va detto che l’impostazione normativa sembra deporre in questo senso, e tale pare dunque l’interpretazione più accreditata. Tuttavia, la spiccata vocazione libero professionale della loro attività ha indotto alcuni a sostenere la loro responsabilità contrattuale e il correlativo obbligo di assicurarsi in proprio.

Di sicuro, nel rapporto tra Legge Gelli e responsabilità delle Asl, (e nel caso specifico del MMG) la gestione del rischio da parte delle strutture dovrebbe estendersi alla gestione dei percorsi territoriali di prevenzione e di continuità di cura. A questo riguardo, a fronte di uno sforzo organizzativo importante per la sanità italiana, la direzione intrapresa dalla legge Gelli potrebbe costituire una necessaria opportunità.

L’unica certezza, da più parti condivisa, è che se alle Asl devono spettare delle responsabilità è bene che le stesse siano messe in condizione di cogestire il processo di prevenzione e cura, in stretta sinergia con i MMG. Un punto fondamentale, questo, che – sì -giustificherebbe la responsabilità, e il connesso obbligo assicurativo, a carico delle Asl.

 

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