Tabella unica per il danno non patrimoniale, vicino il sì in Senato

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La novità della tabella unica per il danno non patrimoniale è stata inserita nel ddl concorrenza già approvato dalla Camera

Inserita nel ddl concorrenza, la proposta sulla tabella unica per il danno non patrimoniale potrebbe presto essere definitivamente approvata con l’approdo, in Senato, per il sì definitivo.

L’introduzione di una tabella unica per il danno non patrimoniale, ovvero per il risarcimento delle lesioni di non lieve entità, è stata introdotta con una modifica dell’articolo 138 del codice delle assicurazioni private.

Nello specifico, il ddl introduce una delega per la predisposizione della tabella unica per il danno non patrimoniale che è pensata con il fine di garantire che le vittime dei sinistri stradali godano di un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi che gravano sia sui consumatori che sul sistema assicurativo.

Ma chi si occuperà della tabella? Sarà il Presidente della Repubblica a provvedervi con un decreto da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del DDL, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia.

Tale tabella si potrà applicare esclusivamente ai sinistri e agli eventi che si verificheranno successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

È importante rilevare che la tabella unica per il danno non patrimoniale riguarderà le menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti percentuali, stabilendo il valore pecuniario che dovrà essere attribuito a ogni singolo punto di invalidità, considerando anche i coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto danneggiato.

Inoltre, la realizzazione della tabella è subordinata al rispetto di specifici principi e criteri, ai quali bisognerò attenersi tenendo in considerazione i criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Per danno biologico si intenderà infatti la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale e che abbia un’incidenza negativa sulle attività quotidiane del danneggiato e sugli aspetti dinamico-relazionali della sua vita. Un’ulteriore precisazione in tal senso è che il danno biologico si configura a prescindere da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

Inoltre, la tabella dei valori economici si dovrà fondare sul sistema a punto variabile, e sarà influenzata dall’età e dal grado di invalidità del danneggiato.

Per quel che concerne il risarcimento del danno calcolato sulla base della tabella unica per il danno non patrimoniale questo potrà essere aumentato fino a un massimo del 30%, se il danno accertato incide su specifici aspetti dinamico-relazionali della persona. Questi, dovranno però essere documentati che però siano documentati obiettivamente previo equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato da parte del giudice.

Grazie a tale aumento, l’ammontare complessivo del risarcimento del danno sarà esaustivo di quello conseguente alle lesioni fisiche.

  

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