Tumori professionali da esposizione a radiazioni ionizzanti

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Questa che vi propongo è la seconda parte della sezione dedicata ai tumori professionali da esposizione a radiazioni ionizzanti.

La terza parte sull’argomento, che sarà pubblicata a breve, nel successivo Quattordicesimo Capitolo, riguarderà, in modo particolare, lo studio del nesso causale in medicina legale previdenziale dei tumori professionali radio-indotti. Ed era necessario, ai fini della comprensione del problema, fornirvi ulteriori elementi di conoscenza di quanto non già fatto nel Capitolo precedente.

Scusatemi per il lungo silenzio, in parte dovuto alla complessità dell’argomento trattato in questo Capitolo e nel successivo, in parte dovuto alla pandemia da coronavirus, che mi ha tenuto molto impegnato in molte letture, con la finalità di tutelare i nostri pazienti, di proteggermi, di tutelare i miei cari dal contagio e, quindi, di non diventare strumento inconsapevole della diffusione del virus o come malato oppure come portatore sano. 

Ho ritenuto qui  di darvi ulteriori informazioni, desunte dalla letteratura nazionale ed internazionale, di studi di radio-oncogenesi sia sperimentale sia di carattere epidemiologico, riportando, essenzialmente, le fonti IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) e dell’UNCSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation).                                    

Chi legge, quindi, avrà la possibilità, anche tramite la consultazione diretta delle fonti  bibliografiche riportate, di risalire direttamente agli studi scientifici su cui si basa questo Capitolo. Si è dato qui ampio spazio al dibattito, ancora aperto in ambito di comunità scientifica, circa il dilemma della pericolosità o meno della esposizione a basse dosi protratte di radiazioni oppure, addirittura, dell’effetto benefico della esposizione alle radiazioni a basse dosi (effetto ormetico).         

Si è esposto che, nell’oncogenesi da radiazioni ionizzanti, possono intervenire anche meccanismi epigenetici e si è parlato dell’effetto bystander e del suo meccanismo radio-indotto: argomenti, peraltro, già introdotti in modo più sintetico nel Capitolo precedente.

Per quanto riguarda la riposta lineare senza soglia, si sono citate fonti molto autorevoli che, tuttora, la ritengono valida e che, nel valutare il danno da radiazioni in senso oncogenetico, considerano di certo altri fattori concausali (fattori costituzionali, genetici, dietetici, di stile di vita, di esposizione anche ad agenti chimici ambientali e lavorativi, altri). 

Quindi, in armonia con il punto di vista di questi Enti che effettuano stime prudenti anche alle basse dosi di radiazioni, è da ribadire quanto detto sopra: e cioè che affermare di avere sempre la certezza della esistenza o della non esistenza del nesso causale significa non disporsi con la propria mente ad un approccio del problema  secondo una metodologia scientifica. 

La maggiore apertura mentale, a cui ci invitava Angelo Fiori, nella sua rimasta celebre Lezione Magistrale sullo studio del nesso causale delle malattie professionali, più volte citata, nel valutare il nesso causale in ambito di medicina legale delle tecnopatie non deve indurre inesistenti preoccupazioni nel mondo dei Datori di Lavoro. Né – a questo punto è doveroso ribadirlo – il riconoscimento del nesso causale lavorativo di un tumore professionale, nella fattispecie radio-indotto, in ambito previdenziale, comporta una sua immediata applicazione in ambito di responsabilità penale, dove non vige il criterio “in dubio pro misero” ma vale il criterio “in dubio pro reo” e dove il nesso causale va, invece, accertato oltre il ragionevole dubbio.

Semmai, sempre nell’eventualità che tale evento di violazione delle norme di prevenzione sia  realmente accaduto, al Datore di Lavoro va imputato il non rispetto delle Norme di prevenzione, a prescindere dal verificarsi o meno di una malattia professionale, nella fattispecie, un tumore. Ed al datore di lavoro va imputato, secondo la norma penale, il reato di lesione e/o di omicidio colposo, qualora il tumore professionale radio-indotto si sia verificato anche a seguito di reale, oggettiva, dimostrata violazione di norme di prevenzione.

Applicare sic et simpliciter una decisione e uno studio di correlazione causale di tumori professionali radio indotti, di carattere ed interesse previdenziale, ad una istruttoria giudiziaria di carattere penale rappresenta un assurdo giuridico e una palese violazione della normativa di procedura del processo penale.

Certamente, il Medico che fa diagnosi di tumore professionale radio–indotto in un lavoratore, dovrà inviare, oltre alla Denuncia di Malattia Professionale alla Direzione Provinciale del Lavoro, ex articolo 139 del Testo Unico D.P.R. N. 1124 /1965, il Referto all’Autorità Giudiziaria ex articolo n. 590 del  Codice Penale. Ma tale Referto costituisce un atto dovuto, che ha il valore di obbligatoria informativa da dare al Giudice Penale. Questi, poi, dovrà accertare mediante perizia – non semplice Consulenza Tecnica di Ufficio, come  invece si definisce l’elaborato del Consulente Tecnico di Ufficio in ambito civilistico – se il Datore di Lavoro abbia avuto una responsabilità oggettiva nell’insorgenza del tumore: Giudice Penale che ha facoltà anche di indagare se si siano verificati, nello stesso ambiente di lavoro o analogo,  fatti lesivi simili che possono rafforzare un meccanismo causale (e siamo nell’ambito, quindi, della causalità nel processo penale), dove la responsabilità penale del datore di lavoro deve essere accertata “oltre il ragionevole dubbio”.

Ci chiederemo, altrimenti, che senso avrebbe il mantenimento dell’Assicurazione Obbligatoria Previdenziale contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali, se una decisione del Medico Previdenziale e/o del Consulente Tecnico di Ufficio in ambito civilistico fossero da sole sufficienti per fare emettere una Sentenza  Penale di condanna nei confronti del Datore di Lavoro.

Quando nacquero in Italia – ed anche in altri Paesi – le  prime Assicurazioni Sociali che culminarono nelle due tappe storiche fondamentali del 1898 e del 1936 (la fondazione dell’INFAIL), in Italia,  ciò avvenne per evitare che, di fronte ad evento lavorativo patologico in ambito lavorativo, quindi dovuto a circostanze anche estranee alla volontà umana, si facesse sempre ricorso al Magistrato per il riconoscimento di un danno che riguardasse la persona. [Questa parte della storia dell’Assicurazione Previdenziale Obbligatoria appare che non sia stata mai letta e studiata dai fautori del comportamento della serie “Decida il Magistrato”: i negazionisti ad oltranza dell’ammissione del nesso causale delle malattie professionali]. 

Dr. Carmelo Marmo

Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni

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Leggi anche:

PRIMO CAPITOLO

SECONDO CAPITOLO

TERZO CAPITOLO 

QUARTO CAPITOLO (prima parte)

QUARTO CAPITOLO (seconda parte)

QUINTO CAPITOLO

SESTO CAPITOLO

SETTIMO CAPITOLO

OTTAVO CAPITOLO

NONO CAPITOLO

DECIMO CAPITOLO

UNDICESIMO CAPITOLO

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