Dies a quo del termine di prescrizione da responsabilità sanitaria

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Ci soffermiamo ad analizzare tre sentenze della Cassazione che hanno ad oggetto il dies a quo del termine prescrizionale da responsabilità sanitaria.

Cass. 27 ottobre 2023, n. 29859

Cass. 29 dicembre 2023, n. 36548

Cass. 24 gennaio 2024, n. 2375

Partendo dalla pronunzia del 29 dicembre 2023, in buona sostanza i Giudici di Appello hanno errato nel ritenere che la paziente e i congiunti avessero avuto contezza del rapporto causale tra la diagnosi di HCV e la emotrasfusione avvenuta oltre vent’anni prima. Tuttavia, il fatto noto (diagnosi di positività all’HCV da cui risalire a quello ignoto (emotrasfusione con sangue infetto) deve essere una circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura.

Basti svolgere il seguente ragionamento: la malattia è un fatto naturale di cui il paziente prende conoscenza al momento della formulazione della diagnosi. Il danno è la conseguenza di un fatto umano illecito, che non si esaurisce con la diagnosi della patologia.

L’avvenuta comunicazione della diagnosi è solamente la base iniziale (ma non certo sufficiente), della piena sua conoscenza fatta di più passaggi informativi, progressivamente acquisiti, in un arco temporale più ampio rispetto alla mera comunicazione della diagnosi che si risolve in un unico momento.

In altri termini: la conoscenza della patologia è istantanea e si esaurisce con la comunicazione al paziente della diagnosi; la conoscenza del danno non è istantanea e non si esaurisce con la comunicazione del medico al paziente, ma progressiva.

Condivisibile, o meno, tale ragionamento, è da considerarsi ormai granitico il concetto che il termine prescrizionale decorre dal momento in cui la malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, e ciò vale in linea generale per la responsabilità civile da malpractice. Siamo, quindi disancorati “dalla data dell’evento doloso o colposo del terzo”.

Nel caso particolare dei danni lungolatenti, ai fini della individuazione del momento in cui il danno può essere percepito come conseguenza di un fatto illecito, è stata stabilita la data di presentazione della domanda di indennizzo è indice di sicura conoscenza della causa della malattia.

Cassazione 24 gennaio 2024, n. 2375

Altro caso particolare è quello del danno patito nella fase prenatale (Cass. 24 gennaio 2024, n. 2375), azionato dall’interessato in giudizio dopo oltre trent’anni dalla sua nascita. Il Giudice di merito individuava il dies a quo nella data di presentazione della domanda di indennizzo, invece la Corte d’Appello individuava il dies a quo nell’anno 1974 quando veniva fatta la diagnosi di “focomelia dalla CMO”. La Corte di Cassazione ha fatto decorrere il termine prescrizionale per i danni conseguenti alla somministrazione di farmaci dal momento della presentazione della domanda di indennizzo, applicando i medesimi principi del danno lungolatente (anche se “l’accorpamento” è più di natura amministrativa che giuridica, a parere di chi scrive, perché entrambi i casi prendono in considerazione la domanda amministrativa di indennizzo rivolta al Ministero).

Cassazione 29859/2023 del 27/10/2023

Altro caso particolare la sentenza della Cassazione 29859/2023 del 27/10/2023: decesso del paziente a seguito di intervento chirurgico del 6/7/2005. Nel 2017 il Tribunale rigettava tutte le domande per intervenuta prescrizione quinquennale del danno da perdita del rapporto parentale azionata dai congiunti. Il Tribunale concludeva nel senso della intervenuta prescrizione del diritto azionato in giudizio perché, sulla base del combinato disposto degli artt. 2935 e 2947, c.c., il dies a quo a partire dal quale far decorrere il termine prescrizionale quinquennale doveva essere individuato non nell’11 febbraio 2015 (data di deposito della C.T.U. con cui si era definito il procedimento di accertamento tecnico preventivo, da cui si aveva contezza del fatto illecito dei Sanitari), così come sostenuto dalle parti, bensì nella data del 6 luglio 2005, giorno del decesso del dante causa.

La Cassazione, investita della questione, richiama innanzitutto la celeberrima decisione 576/2008, (diktat del termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito). Quella decisione, giova ricordarlo, ha affermato che deve essere ristorato il danno che si esteriorizza e diviene percepibile e riconoscibile.
E qui torniamo a quanto illustrato sopra nel commento alle due decisioni di Cassazione richiamate (Cass. 24 gennaio 2024, n. 2375 e 29/12/2023, n.36548, ovverosia danno lungolatente da emotrasfusione e danno prenatale per assunzione di farmaci), ove in estrema sintesi è stato ribadito che il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il danno (rectius la malattia) viene percepito come ingiusto conseguente a un comportamento illecito.

Il dies a quo individuato nel giorno dell’intervento e non al momento della CTU

Si noti che la Giurisprudenza è del tutto granitica nel ritenere la esteriorizzazione del danno anche in materia contrattuale quale inizio del decorso del termine prescrizionale (ad esempio, danni agli immobili, danni da infiltrazioni, ecc).
Ebbene, la Cassazione svolge un ragionamento sorprendente: “il carattere mobile dell’iniziale dies a quo e il suo “spostamento in avanti” si giustifica nelle ipotesi in cui sia dato scindere, sotto il profilo temporale, il momento dell’accadimento materiale dell’evento di danno e il diverso momento della “esteriorizzazione del danno” nei termini sopra precisati.

È solo in quei casi, continua la S.C., a differenza di quelli in cui si possa apprezzare la coincidenza tra la verificazione dell’evento di danno e la conoscibilità del danno ingiusto patito che l’individuazione di un “dies a quo mobile” è sorretto dalla ratio di evitare che il termine di prescrizione inizi a decorrere in assenza della percezione di aver subito un danno ingiusto. Può però avvenire una coincidenza tra il momento di verificazione dell’eventi di danno e il momento in cui si ha conoscenza del danno ingiusto e, in questo caso, il dies a quo coincide con il momento in cui si è prodotto l’evento di danno (nel caso trattato nel momento dell’intervento chirurgico).

Quindi il dies a quo era da individuarsi nel giorno dell’intervento chirurgico del 6/7/2005 e non con la data della consulenza medico-legale, poiché i congiunti avrebbero avuto la percezione del danno e della astratta riconducibilità del decesso alla condotta dei Sanitari dal giorno dell’intervento chirurgico essendo intervento di routine (osteosintesi e successiva emorragia).

Tale ragionamento non pare corretto.

Dunque per ogni intervento di routine, che evidentemente ha delle complicanze, si dovrebbe presumere la riconducibilità del decesso del paziente all’operato dei Sanitari, tout court, con termine prescrizionale a decorrere dall’intervento chirurgico?

Se ancora oggi la Suprema Corte, ma anche la logica giuridica, ritiene che la malattia sia un fatto naturale di cui il paziente prende conoscenza al momento della formulazione della diagnosi, ergo del decesso del paziente nel corso di un intervento chirurgico i congiunti ne prendono conoscenza al momento della relativa comunicazione, ma in quel momento essi hanno la percezione che tale decesso sia la conseguenza di un fatto dei Sanitari illecito?

Ovviamente no, i congiunti avranno la percezione che il decesso del paziente sia derivante da un fatto illecito ascrivibile ai Sanitari solo quando un Medico-legale, o uno Specialista, analizzerà la cartella clinica. Il danno viene percepito come ingiusto perché causato da un comportamento illecito. Il fatto noto (decesso del paziente da intervento chirurgico) da cui risalire a quello ignoto (emorragia intraoperatoria) deve essere una circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura.

E apprendere se l’emorragia è avvenuta per negligenza o imperizia nel corso dell’intervento come possono saperlo i familiari o, meglio, come potrebbero dedurlo i familiari? Dalla circostanza che era un intervento di routine, secondo la Cassazione.

È una contraddizione in termini. Il termine prescrizionale decorre dal momento in cui vi è contezza, e non dalla percezione, che l’evento derivi da un fatto illecito. È questo, e solo questo, il momento da cui inizia a decorrere il termine prescrizionale.

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