Più probabile che non e incertezza, quale connessione giuridica?

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Il “più probabile che non” è regola assolutamente chiara nella giurisprudenza di Cassazione ed è tra le poche che non hanno subito variazioni nell’ultimo decennio.Comprendere il volere del giurista aiuterebbe i consulenti di ufficio nel loro non facile servizio alla giustizia. Evidentemente tale comprensione necessità di volontà e molta riflessione.

Ma veramente si impegnano i consulenti ad illustrare il nesso di causa materiale e giuridico?

Ogni tanto mi sorge qualche dubbio a riguardo perché nelle CTU leggo degli “svarioni” che mi lasciano basito.

Si può definire il più probabile che non quella causa eziologica c.d. efficiente? Se si, tale efficienza come la si desume dall’analisi dei fatti materiali provati nelle more del giudizio? Se poi si riflette sulla risarcibilità della perdita di chance, che rappresenta l’incertezza assoluta tra danno evento e danno conseguenza, non viene un po’ di mal di testa? Di tutto questo si è dibattuto nella tavola rotonda del 27 febbraio: 90 minuti di discussione davvero interessanti con riflessioni sia dei relatori che dei discenti davvero interessanti. E siccome reputo che tali riflessioni vengano condivise per l’unico obiettivo comune di fare un buon servizio alla giustizia, si allega al presente articolo la registrazione della tavola rotonda in questione che si potrà vedere anche se non associati alla Accademia della Medicina Legale.

La tavola si basa tutto su queste considerazioni/conclusioni dell’eccezionale Consigliere Marco Rossetti:

  • il nesso di causa tra una condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile;
  • la ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico: cioè non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto;
  • ciò vuol dire che anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor più improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause”.

C’è tanto da riflettere a tal proposito e così si fa in questa tavola rotonda dove si esaminano anche gli errori fatti dal un collegio peritale chiamato a decidere sulla responsabilità dei sanitari per un ritardato intervento di aneurisma aortico.

Insomma l’attenzione è alta e pure l’interesse, quindi sollecito sanitari e giuristi ad iscriversi gratuitamente al corso e in accademia per seguire le prossime 10 tavole tecniche medico-giuridiche QUI

Dr. Carmelo Galipò

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