Il medico legale può valutare tutte le voci del danno non patrimoniale?

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Il medico legale può valutare tutto ciò che è correlato alla menomazione? Certamente si e ce lo ricorda lo stimato collega, dr. Enrico Pedoja

E’ riflessione profonda questa del collega Pedoja: “E’ proprio l’esperienza quotidiana del Medico Legale, valutatore del danno alla persona, ora inserita nel contesto della complessiva stima del “danno non patrimoniale“, che impone la necessità di una  integrazione dei parametri “quantitativi” (IT e IP) con indicatori di “qualità” della lesione documentata e della menomazione obiettivata in sede “tecnica” , partendo dal presupposto che non esiste alcun “automatismo” tra  “disfunzionalità psichica o fisica” e sofferenza ad essa correlata, mentre esula dalla stretta competenza del medico legale l’apprezzamento di differenti componenti di “Sofferenza” non direttamente correlabili alla lesione temporanee e permanenti della integrità psichica o fisica del danneggiato”.

In queste poche righe esiste la verità medico legale, che piaccia o no al diritto o, meglio, agli eccellenti Giudici della Suprema Corte di Cassazione.

A fine articolo si allega l’intera riflessione del dr. Pedoja che vi consiglio di leggere con attenzione, ma qui si vogliono riportare alcuni passi importanti e decisivi per la comprensione dei concetti in essa espressi:

“…Nell’Ordinanza n. 7513/2018 della terza Sezione della Cassazione si afferma che il sentimento di “vergogna, disistima, paura, patema d’animo  ecc..” non afferisce alle competenze del medico legale, essendo stimabile dal Giudice anche con solo criterio di “presunzione “.

Ciò è vero solo in parte, cioè quando il dato “soggettivo” non riguarda riferimenti probatori afferenti all’entità della lesione e della menomazione della integrità psichica o fisica:  ad esempio la “sofferenza morale“ afferente alle sole modalità circostanziali dell’evento illecito, oppure da violazione di altri diritti della persona.

Al contrario se la “paura, la vergogna, la percezione del disvalore della propria integrità e identità psicofisica fisica, il patema d’animo ecc..” trovano riferimento in conseguenze lesive o menomative dell’integrità psicofisica del danneggiato, il concetto di “presunzione” deve  trovare primariamente “riscontro” di compatibilità medico legale e quindi assurgere a parametro di “qualificazione presuntiva tecnica” della sofferenza correlata, rispetto alla  “oggettiva” realtà della lesione, al suo decorso e al definitivo stato menomativo   “accertati in sede medico legale“, salvo ipotesi di autonome conseguenze di danno biologico psichico.

Adesso voi lettori giuristi giudicate se tale riflessione fa una grinza oppure è semplice realtà fattuale.

Ci sarebbe da dire molto di più, ma vi lascio alla lettura dell’articolo completo del collega Pedoja dove si parla anche del danno differenziale.

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

SCARICA QUI LA RIFLESSIONE DEL DEL DR. ENRICO PEDOJA

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