Il nesso di causa tutto ricomprende: difesa e offesa, ma anche la verità!

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Il nesso di causa è quel concetto da cui tutto dipende: l’accusa, la difesa, la perdita di chance, il giudizio controfattuale e…la verità giudiziale!

Non c’è principio giuridico o medico legale che ne possa fare a meno: il nesso di causa è il fulcro di ogni contenzioso.

Con il nesso di causa ci si difende e si accusa; insomma, dalla sua prova dipende il raggiungimento di un obiettivo.

Tecnicamente parlando, di seguito, si riportano alcune definizioni e principi che nella loro totalità ci fanno rendere conto di quanto affermato in premessa e di come, in un contenzioso medico legale, sia complesso risalire dal fatto noto (il danno) al fatto ignoto l’eventuale illecito.

“Il nesso causale rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie di reato e ha la funzione di criterio di imputazione dell’evento lesivo.

La causalità assolve una duplice funzione:

  1. come criterio di imputazione del fatto illecito;
  2. come regola operativa per l’accertamento dell’entità delle conseguenze pregiudizievoli del fatto”.

“Non c’è coincidenza tra inadempimento (inteso come violazione delle regole di diligenza professionale) e danno, pertanto, occorre dimostrare la connessione tra l’inadempimento del sanitario e l’esito infausto”.

“Nella ricostruzione del nesso eziologico, non si può assolutamente prescindere dall’individuazione di tutti gli elementi concernenti la “causa dell’evento”, cioè la causa della morte o dell’aggravamento del paziente: solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, è poi possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale”.

“Il rapporto causale sussiste anche quando l’opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo”.

“Quindi, per l’accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica”.

Queste citate non rappresentano tutte le “sottigliezze” del nesso causale, ma bastano per far comprendere come lo svolgimento dell’attività peritale dei consulenti tecnici debba essere esente da vizi logici, poiché basta una piccola ed illogica considerazione medico legale per far squadrare ogni conclusione che su di essa si basa.

Ecco, di questo ed altro si discute nelle 25 tavole rotonde medico legali e giuridiche di quest’anno: un corso di formazione specialistica per ctu, ctp ed avvocati, molto pratico al quale partecipano gratuitamente tutti gli associati dell’Accademia della Medicina Legale.

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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