Causa incerta, causa incognita e risarcimento: quale il discrimine probatorio?

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Esiste veramente un differenza tra causa incerta o causa incognita? In questi casi tale discrimine come si riverbera sulle parti in causa?

Causa incerta, causa incognita e causa preponderante: con quale delle tre si accede al risarcimento? Dovrebbe essere facile rispondere a tale quesito, ma non sempre tale discrimine è chiaro alle parti in causa.

Umilmente vi espongo uno schema, senza prima premettere che solo in caso di causa incognita non si accede al risarcimento.

Stiamo parlando di responsabilità professionale, ambito in cui la causa incerta spesso è invocata dai convenuti senza rigflettere sulla consolidata giurisprudenza in materia.

Ma passiamo allo schema di cui vi accennavo.

  1. Causa preponderante: è quel nesso che lega un fatto inadempiente di un sanitario ad un danno conseguenza lamentato dai pazienti o dai suoi eredi. Tale nesso causale è chiamato in civile “più probabile che non”. E’ evidente che una causalità così provata da diritto ad un risarcimento.
  2. Causa incerta: qui nascono i problemi. L’incertezza del nesso causale attiene a vari aspetti della responsabilità sanitaria. E’ risarcibile, ed entra in gioco negli oneri probatori delle parti e nella c.d. “Perdita di chance”. Vediamo il perchè:
    • Parte attrice oltre il contratto e il maggior danno deve dimostrare anche il nesso di causa tra danno e inadempimento dei sanitari astrattamente idoneo a procurarlo. Se dimostrare un inadempimento astratto adeguato a produrre un danno significa ipotizzare un comportamento, circostanza o atto sanitario qualificato, ciò si deve fare tenendo conto del c.d. criterio della possibilità scientifica (ossia alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo);
    • Dunque una ipotesi ha in se l’incertezza e quindi rappresenta una possibilità. Se un comportamento sanitario è in astratto idoneo a procurare un danno allora quando il paziente allega tale inadeguato comportamento, ha soddisfatto tutti gli oneri a suo carico, per cui il convenuto medico/struttura deve dimostrare in positivo la causa esterna al proprio operato utile ad andare esenti da responsabilità.
    • L’incertezza, infine, richiama in pienezza il concetto della perdita di chance, ossia della possibilità perduta di ottenere un obiettivo che in se è seria ed apprezzabile, in quanto validata scientificamente.
  3. Causa incognita: rappresenta quella situazione per cui non si riesce a risalire alla causa eziologica del danno lamentato dal paziente neanche secondo ipotesi, per cui l’attore che lamenta quel danno non ha diritto al risarcimento. Il tutto è giustificato dal fatto che non essendo possibile dimostrare anche secondo presunzioni il nesso di causa tra inadempimento e danno, l’attore non ha soddisfatto al proprio onere probatorio per mancanza del nesso di causa tra inadempimento e danno, per cui la domanda verrà respinta dal Giudice.

Tale schema ha chiarito la differenza tra causa incerta e causa ignota o incognita? Spero di si, ma se così non fosse scrivetemi a galipo@libero.it.

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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