Danno morale da perdita parentale: l’attore quali prove deve allegare?

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Il danno morale da perdita parentale e la sua allegazione: come si può provare una sofferenza interiore e quale differenza con il danno esistenziale?

Certo che la prova del danno morale da perdita parentale ancora confonde le idee. Ma è sufficiente la convivenza per dimostrare il legame affettivo familiare o è solo un indizio? Questo indizio servirà mai ad orientare la forchetta prevista dalle tabelle milanesi (una vera aberrazione!) verso il massimo?

Leggete cosa scrive un avvocato di parte convenuta nel contestare la liquidazione del danno morale da perdita parentale effettuata da un Giudice di prime cure al quale è bastato il parametro della convivenza:

“…Un corretto assolvimento dell’onere di allegazione avrebbe imposto, quindi, la precisa descrizione degli elementi e delle circostanze idonee a far emergere aspetti incidenti sulla relazione familiare quali:

  • l’intensità del vincolo parentale o affettivo;
  • la situazione o meno di convivenza;
  • le abitudini di vita;
  • l’età della vittima e dei parenti superstiti;
  • il grado di parentela;
  • la vicinanza fra i congiunti;
  • l’intensità della relazione affettiva familiare residua;
  • la qualità e l’intensità della relazione affettiva che prima dell’evento lesivo caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta;
  • la natura e l’intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, la quantità e la qualità dell’alterazione della vita familiare e tutti gli altri e possibili indici sintomatici di una comunanza di vita dai quali sia possibile presumere l’effettività del legame affettivo e la lesione di interessi costituzionali diversi dalla salute”.

Ictu oculi è evidente che si sta confondendo il danno morale da lesione del tessuto familiare con il danno esistenziale (sempre da lesione del tessuto familiare).

Tale elencazione di “indizi” di legame affettivo tra vittima primaria e secondaria sembra uno sterile elenco “matematico” per risalire al “fatto ignoto” (l’affetto) che è un sentire e non un fare.

E’ compatibile un grande sentimento affettivo tra padre e figlio che non convivono? O che hanno abitudini di vita diversi? O, ancora, è possibile un grande amore tra cugini, non conviventi, ma che per lavoro, si “incontravano” spesso anche e solo telefonicamente?

Ma la “qualità” del legame affettivo cos’è e come si verifica?

Insomma questo sterile elenco di indizi, pur se tutti non verificati, possono far escludere un legame affettivo tra due congiunti, o possono valere solo per l’identificazione del “giusto” prezzo risarcitorio (tra 160mila e 320mila €)?

E’ davvero imbarazzante leggere questi ricorsi in appello ed è oltremodo più imbarazzante pensare di dover dare una prova dell’affetto tra tre figli minorenni e conviventi e il padre 56enne deceduto per malpractice sanitaria!

Certo ancora più imbarazzante vedere liquidare 165mila euro a congiunto (tre figli minorenni e una moglie convivente da 30 anni) da parte di un Giudice.

Ripeto da sempre: ma conviene, ad un debitore, uccidere colposamente un soggetto o metterlo sulla sedia a rotelle?

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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