Espletamento di attività di CTU in corso di ATP: il protocollo della SISMLA è condivisibile, ma manca una analisi importante: il contraddittorio tra le parti e gli stessi ctu
La lettura del protocollo operativo SISMLA sull’espletamento del tentativo di conciliazione è assolutamente condivisibile, ma presenta un vulnus che, per l’esperienza acquisita dal sottoscritto in 16 anni di attività nel contenzioso medico legale in tema di responsabilità sanitaria, va assolutamente chiarito e, quindi, evidenziato.
L’adeguato pagamento della prestazione del collegio peritale è un tema ben discusso in tale protocollo (che si allega) ed è condivisibile, ma bisognerebbe fare delle specificazioni:
- se è vero che il collegio deve essere composto da un medico legale e da altro specialista adeguato al caso per cui è causa, è anche vero che entrambi devono avere specifiche competenze e devono redigere una relazione condivisa in cui è possibile distinguere le attività specifiche di ognuno di loro, cosa che ad oggi raramente si evidenzia;
- La personale esperienza mi permette di affermare che, frequentemente, la figura dello specialista medico legale è davvero scarsamente evidenziabile;
- Per quanto detto, la valutazione della parcella di ogni componente del collegio non risulta agevole; e quando questo accade è difficile “pretendere” una adeguata parcella per il lavoro svolto.
A riguardo, invece, dell’espletamento di attività di ctu risulta necessario cristallizzare l’adeguato comportamento del collegio peritale finalizzato al tentativo di conciliazione. Infatti questa è la parte più critica del contraddittorio medico legale durante lo svolgimento delle operazioni peritali.
Esiste la stupida convinzione che i CCTTUU nello svolgimento delle operazioni peritali debbano solamente ascoltare con atteggiamento “mummiesco” quanto già affermato dalle parti nelle loro relazioni tecniche.
Questo può essere definito un adeguato “espletamento di attività di CTU”? Quale sarebbe il ruolo del collegio nella potenziale e riuscita conciliazione, quello di redigere un verbale che spesso fanno gli avvocati delle parti?
Il sottoscritto reputa che le “mummie” non servono a niente e a nessuno e fino a quando non si cambierà questo atteggiamento il ricorso 696bis rimarrà sempre un procedimento inutile e dannoso economicamente per la parte attrice.
Da queste considerazioni veritiere nasce l’appello da parte dell’Accademia della Medicina Legale al SISMLA e al SIMLA di redigere un protocollo di comportamento del collegio peritale durante l’espletamento delle operazioni peritali che, se attuato, renderà gli specialisti medico legali non solo autorevoli, ma anche meritevoli di una adeguata parcella.
A tal proposito l’Accademia si rende disponibile ad una collaborazione fattiva.
Dr. Carmelo Galipò
(Pres. Accademia della Medicina Legale)
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