Insanabile incertezza, perdita di chance e nesso di causa

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L’insanabile incertezza cozza con il concetto della “apprezzabilità” della chance persa in quanto sembra che la serietà e l’apprezzabilità non possa SCOLLEGARSI dal nesso di causa. Quindi, siamo veramente certi che la perdita di chance è comprensibile e applicabile a tutto il danno non patrimoniale così come identificata?

Questa riflessione, come al solito, nasce dalla lettura di una CTU e della sentenza ad essa collegata.

Può un ctu parlare allo stesso tempo di perdita di chance e della perdita di un anno di vita del deceduto a fronte di una accertata malpractice?

E può un giudice non ravvisare il conflitto concettuale e assecondare le conclusioni del ctu e respingere la domanda attorea affermando che l’anno di vita perso non è facilmente quantificabile?

Ma adesso voglio entrare nel merito della perdita di chance.

Dobbiamo ricordare che le sentenze della Suprema Corte si riferiscono a casi oncologici e non a tutto il danno non patrimoniale, quindi, per esempio, al danno biologico.

Vediamo di riassumere alcuni concetti sulla perdita di chance:

  1. Essa è rappresentata dalla insanabile incertezza causale tra danno evento e danno conseguenza;
  2. La perdita di chance è indipendente dal risultato ottenibile in assenza dell’illecito;
  3. La perdita di chance deve essere seria ed apprezzabile

Fermiamoci qui e riflettiamo.

Una volta accertato l’illecito (la malpractice medica) e verificato, quindi, il nesso di causalità materiale tra evento di danno (errore) e danno evento (causalità materiale) secondo il criterio della possibilità scientifica, ossia secondo il criterio per cui da un evento ne può succedere un altro, il paziente acquisisce nel suo patrimonio il diritto a vedersi risarcire le possibilità di guarire, di sopravvivere più a lungo, di migliorare gli esiti di un postumo permanente, etc.

Fino a questo punto tale possibilità è in fieri in quanto quando dall’illecito deriva la conseguenza che era possibile prevedere ex ante (secondo il criterio della possibilità scientifica), tale possibilità si è concretizzata e non si può più discutere di chance perduta, ma di chance realizzata e quindi di un mancato raggiungimento di un obietto.

Se mi sono espresso in maniera chiara e comprensibile domando a voi giuristi e medici legali, come si può parlare della perdita di un anno di vita e confonderla con la mera possibilità di perdere un anno di vita così come ha fatto il giudice?

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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