Attività ambulatoriale medico legale in fase 2, le indicazioni SISMLA

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Il Sindacato ricorda che il singolo professionista è il solo responsabile delle misure di prevenzione e di organizzazione per quanto attiene l’attività ambulatoriale, secondo le direttive della normativa vigente

Lo specialista medico legale svolge la propria attività libero professionale in regime di “contratto” di prestazione d’opera continuativa con la Compagnia di Assicurazione e nei termini di costo e modalità, concordati con la Stessa nei vari accordi sottoscritti. Ogni decisione concernete la ripresa o meno dell’attività professionale ambulatoriale, quale decisione autonoma di ogni singolo Professionista, è soggetta alle direttive Ministeriali e alle direttive Regionali. E’ quanto sottolinea il SISMLA – Sindacato Italiano Specialisti di Medicina Legale e delle Assicurazioni, rispondendo alle richieste di chiarimenti dei professionisti fiduciari di Compagnia in merito alla ripresa, nella “fase 2”, dell’attività ambulatoriale.

L’organizzazione ricorda che l’attività dei propri associati rientra nella fascia ATECO 86 e, allo stato, non risulta specificatamente  “interdetta” alle visite,  ora necessarie per le oggettive definizioni risarcitorie del danno alla persona in ambito di RC auto.

Peraltro anche in sede Inail si svolge, talora, attività di visita medico legale e le stesse CTU in materia Civilistica e Previdenziale che prevedono la “visita medica peritale” non sono state sospese.

Il singolo professionista – afferma il Segretario nazionale SISMLA, Enrico Pedoja – è il solo responsabile delle misure di prevenzione e di organizzazione dello studio secondo le direttive del DCPM, dovendo garantire – ove concesso dagli Organi Competenti (Ministero della Salute e Regione) – l’espletamento delle visite mediche, nei limiti temporali di esecuzione compatibili con le predette misure preventive.

Nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione è il singolo Professionista che potrà decidere la ripresa o meno dell’attività ambulatoriale, comunicando alla Mandante di essere  in possesso delle misure preventive ed organizzative nello svolgimento delle Visite peritali così da poter riprendere  l’attività nei termini contrattuali antecedenti all’Emergenza Covid 19.

Resteranno da concordare tra le Parti – trattandosi di attività continuativa- le spese aggiuntive di prevenzione ed organizzazione dello studio.

Qualora la mandante procedesse con la esclusiva richiesta di visite per “tabulas” (con o senza imposizioni di  modalità operative aggiuntive, non previste dal contratto), le prestazioni dovrebbero essere comunque retribuite secondo i costi prestabiliti per le “visite peritali” con valutazione del danno.

Il Sindacato, intanto, ha pubblicato una nota informativa concernente le indicazioni preventive e organizzative per l’attività specialistica medico-legale libero professionale, rimandando agli iscritti l’eventuale verifica di differenti indirizzi normativi regionali.

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