Impossibilità ad adempiere in responsabilità medica: come la si dimostra?

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Impossibilità ad adempiere in responsabilità medica: basta per i convenuti provare di aver seguito le linee guida e la buona pratica clinica necessita anche provare la causa esterna che sconnette l’atto medico al danno lamentato?

Partiamo dalla c.d. “impossibilità ad adempiere” per affrontare il problema della colpa medica e il contenuto della sentenza della corte di Appello di Bari (n. 459/2023) esprime con chiarezza e in ottima sintesi ciò che dice dal 2008 la Cassazione Civile, malgrado l’introduzione del “doppio ciclo causale” del 2017:

“… Una volta che sia risultato “più probabile che non” che il danno sia stato causato dalla condotta del medico, resta irrilevante determinare l’esatto processo eziologico: una volta acclarato che, durante l’intervento di riduzione e sintesi della frattura pertrocanterica, i medici dell’ospedale di BI provocarono una frattura iatrogena diafisaria del femore della paziente, con le successive complicanze accertate dal CTU, non assume rilievo decisivo quale fu la causa della provocata frattura (se l’uso di un chiodo con diametro maggiore del canale endomidollare o altro). Una volta allegato dalla paziente l’inadempimento qualificato del sanitario, ed una volta provato dalla stessa, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del medico, nella sua materialità, e l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie, diviene onere del debitore, interessato all’esonero della propria responsabilità, allegare e provare l’esatto adempimento, ovvero che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Ma tale onere non è stato in alcun modo assolto dalla ASL BB, che non solo non ha provato l’esatta esecuzione dell’intervento di riduzione e sintesi della frattura (e dunque l’adempimento), ma non ha neanche allegato – prima ancora che provato – l’impossibilità della prestazione non imputabile. L’individuazione di una causa probabile esaurisce l’onere del danneggiato: sarà onere del convenuto dimostrare che vi è stata una causa più probabile. Ma, nel caso che ci occupa, la ASL BB non ha minimamente fornito detta prova. Il mero richiamo del criterio cronologico e quello della continuità fenomenica – sconfessati dalla documentazione medica in atti, attestante le cure ed i successivi interventi cui veniva sottoposta la Omissis nei 18 mesi, sempre presso l’Ospedale di BI- non esclude il nesso causale, non avendo la ASL BB in alcun modo allegato quale sarebbe stata la causa o la concausa che, invece, avrebbe determinato l’infezione. La ASL BB non ha dimostrato che il personale sanitario, in occasione dell’intervento chirurgico, si è conformato alle leges artis applicabili al caso; non ha provato che il personale della struttura sanitaria abbia tenuto una condotta indenne da qualsiasi addebito di scarsa diligenza o di imperizia o che, pur essendovi stato un inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno subito dalla paziente”.

In questo stralcio di sentenza sono ben esplicitati gli oneri probatori delle parti che dovrebbero “risvegliare” medici legali e avvocati che ancora oggi scrivono e dicono diversamente.

PS.: non dimenticate di iscrivervi gratuitamente alla tavola rotonda medico legale e giuridica del 7 Giugno 2023 con argomento: infezioni ospedaliere e risk management con richiamo agli oneri probatori e una mezz’ora di “cultura assicurativa”. Relatori: Cons. dott. Domenico Chindemi, Dr. Franco Carboni, risk manager, dr. Carmelo Galipò, dott. Daniele Giordano (assicuratore).

Seguite questo link per iscrivervi: https://responsabilecivile.it/il-lavoro-del-ctu/

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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