Problemi tecnici di speciale difficoltà: cosa sono veramente e come vanno valutati dai CTU. Sarà mai possibile che un intervento di difficile esecuzione sia qualificato come intervento con problemi tecnici di speciale difficoltà?
E’ solito nei quesiti che il Giudice pone ai propri consulenti tecnici trovare quello che è così posto: “Dica se l’intervento eseguito presentasse la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche in considerazione delle condizioni e del complessivo stato di salute del signor XY”.
Mi trovo spesso a contestare le risposte dei ctu al succitato quesito ed è per questo che oggi voglio soffermarmi su dei noti concetti giuridici e medico legali.
Dico anche medico legali e mi dispiaccio dirlo perchè mentre riesco a giustificare gli specialisti non medico legali, non riesco a sopportare gli specialisti medico legali che sottoscrivono certe affermazioni:
“l’intervento di revisione protesica cui si è sottoposto in data 12 gennaio 2018 il Sig. XY viene considerato un intervento complesso in quanto effettuato in un paziente già sottoposto nel 2008 allo stesso intervento; proprio per questo motivo richiedeva di superare problemi tecnici di speciale difficoltà rappresentati da un quadro di grossolane calcificazioni periprotesiche che hanno contribuito ad una maggiore rigidità e difficoltà all’accesso chirurgico”.
Trattavasi di revisione di protesi di anca per mobilizzazione della stessa.
Partiamo da un concetto principale: il medico specialista (in questo caso ortopedico) è un debitore qualificato (1176 comma 2 c.c.) in quanto detiene una speciale competenza nel suo lavoro.
Questo significa che se la riprotesizzazione di anca rientra nella sua routine lavorativa, le difficoltà di superare le “normali” calcificazioni periprotesiche nell’accesso chirurgico col divaricatore non rappresenta un miracolo chirurgico e non può essere qualificato come un intervento che richiede di superare problemi tecnici di speciale difficoltà.
Ma ciò non lo dice solo la “logica” medico legale, ma lo afferma da decenni la giurisprudenza di Cassazione che si vuole di seguito sintetizzare:
“La giurisprudenza di legittimità ha da tempo individuato quale sia il grado della speciale difficoltà dei problemi tecnici soprattutto nel campo della responsabilità dei medici riscontrandola laddove il caso non sia stato in precedenza adeguatamente studiato o sperimentato o quando nella scienza medica siano stati discussi sistemi diagnostici, terapeutici e di tecnica chirurgica diversi e incompatibili tra loro. L’intervento implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (evenienza che limita la responsabilità del medico al dolo e alla colpa grave a norma dell’art. 2236 c.c.) è quello che richiede notevole abilità, implica la soluzione di problemi tecnici nuovi o di speciale complessità e comporta un largo margine di rischi (Cass. civ. 28/05/2004, n. 10297; cfr. anche Cass. 16/11/1988, n. 6220; Cass. 26/03/1990, n. 2428; Cass. 19/05/1999, n. 4852; Cass. 10/05/2000, n. 5945)”.
Per quanto possa essere complicato tale principio di diritto nel comprenderne il contenuto e le sue finalità (immaginate un neurochirurgo che effettua delicati e complessi interventi al cervello!!!), mi sorprendo quando un collegio peritale risponde così ad un quesito dopo aver affermato che la lesione dello SPE negli interventi di riprotesizzazione di anca ha eventi avversi “lievemente” superiori ad una protesizzazione primaria.
Solo questa affermazione rende incomprensibile la risposta al quesito del giudice dei consulenti.
Quindi, riferendomi ai colleghi specialisti nelle varie branche mediche e non solo, vorrei ricordare che la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà è riferita ESCLUSIVAMENTE ai casi che “NON sono stati in precedenza adeguatamente studiati o sperimentati o quando nella scienza medica siano stati discussi sistemi diagnostici, terapeutici e di tecnica chirurgica diversi e incompatibili tra loro“.
Una “maggiore difficoltà” non rappresenta un atto medico che deve superare problemi tecnici di speciale difficoltà.
Malgrado il grande rispetto per ogni professionalità medica che opera a sostegno della Giustizia, sarebbe bene che si conoscano perfettamente le poche regole che governano il contenzioso medico legale e questo per dei buoni “debitori qualificati”.
Dr. Carmelo Galipò
(Pres. Accademia della Medicina Legale)
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