Tentativo di conciliazione o ricorso 696bis cpc: una sentenza esempio per un fatto notorio, ossia quello di assistere sempre ad un tentativo di conciliazione banale e incompetente.
Certo ai ccttu gli è andata comunque bene in quanto la somma decurtata è stata calcolata in 204 euro circa.
Si riporta stralcio interessante della sentenza del Tribunale Verona, sez. III, 10 agosto 2021 (De Jure.it – Giuffrè Francis Lefebvre S.p.a). Una buona lettura.
“…Letta la relazione depositata in data 19 marzo 2021 dai ctu, dott.ri B.B. e A.F. , e le correlate istanze di liquidazione dei compensi spettanti agli istanti per l’attività espletata nel procedimento di ATP di cui in epigrafe;
rilevato che, al fine di valutare la congruità degli importi richiesti, occorre stabilire se i ctu abbiano svolto tutte le attività ricomprese nell’incarico loro affidato da questo giudice e per le quali hanno chiesto un compenso;
che in tale prospettiva deve evidenziarsi come i due ctu non solo non abbiano espletato il tentativo di conciliazione, che costituisce la parte forse più qualificante del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio disciplinato dagli artt. 8 e 15 della l. 24/2017, ma nemmeno abbiano valutato se ricorressero i presupposti per procedervi;
che infatti, come chiarito sul punto dai ctu con nota del 17 giugno 2021, essi nella relazione di ctu hanno riferito che “in osservanza di quanto stabilito dal Giudice e con esplicito riferimento all’art. 696 bis c.p.c. si informa che non è avvenuto tentativo di conciliazione tra Parte ricorrente e Parti resistenti, in quanto queste ultime non hanno aderito all’invito di conciliare”;
che alla luce di tale annotazione è evidente come i ctu si siano limitati ad invitare le parti a conciliare evitando così di fatto di assolvere ad una parte, per nulla secondaria, del loro incarico che invece implicava necessariamente non tanto che essi espletassero, in prima persona, un tentativo di conciliazione, anche qualora non ne avessero ravvisato i presupposti, ma che almeno procedessero a tale valutazione di segno negativo e ne riferissero nella loro relazione al fine di fornire al giudice della eventuale fase di merito, elementi utili ad una sua autonoma valutazione sul punto;
che alla luce delle superiori considerazioni non può riconoscersi agli istanti il compenso per l’attività conciliativa omessa, specificamente richiesto, che può stimarsi, in difetto di specifica degli istanti, in euro 203,75, equivalenti a 25 vacazioni, tenuto conto del periodo di tempo che appare mediamente necessario a stimare la praticabilità di un tentativo di conciliazione e che richiede necessariamente una o più sessioni di interlocuzione diretta con le parti;
che gli spetta invece il rimborso delle spese vive sostenute come da lui quantificate…”
Dr. Carmelo Galipò
(Pres. Accademia della Medicina Legale)
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