Ai fini di chiarezza incominciamo a dare una definizione di una malattia professionale non tabellata, quale si desume dalla Sentenza n. 179 /1988 della Corte Costituzionale, assimilata dall’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 38 /2000 (Terzo Cap., prima parte).
E’ malattia professionale non tabellata quella che non è presente nelle Tabelle delle Malattie Professionali della Gestione Industria ed Agricoltura, la cui professionalità può essere riconosciuta, con l’onere della prova a carico del lavoratore” (che deve pertanto dimostrare l’origine professionale della sua patologia fornendo le prove del- l’ esistenza della stessa, della causa di lavoro, del rapporto eziologico con l’attività lavorativa svolta con riferimento alla mansione specifica).
E’ anche inquadrata come malattia professionale non tabellata quella malattia che è presente nelle Tabelle delle Malattie professionali, ma la cui insorgenza è avvenuta oltre l’intervallo di tempo dalla cessazione dall’attività lavorativa, previsto dalle medesime Tabelle. Anche in questi casi il lavoratore deve fornire la dimostrazione del rapporto causale con il lavoro.
A prima vista non sembrerebbe che vi siano eccessivi problemi dello studio del nesso di correlazione causale. Ma in realtà non è affatto così.
La oggettiva difficoltà è causata dal fatto che, spesso nella malattia professionale non tabellata, ci troviamo di fronte ad una causa non diretta ed esclusiva, come poteva accadere (e può oggi raramente accadere) per patologie di tipica origine lavorativa (come: il saturnismo, il mercurialismo, il solfocarbonismo, etc) ma di fronte a patologie alla cui insorgenza hanno concorso cause (concause) professionali unitamente a concause extraprofessionali.
Invero, l’Istituto è stato alquanto tempestivo quando, dopo l’inserimento nell’articolo 10 del Decreto legislativo n. 38 /2000, ha elaborato un documento di Linee di Indirizzo sullo studio del nesso causale delle tecnopatie, a firma del suo Direttore Generale, che riportiamo nuovamente, avendolo già citato nel precedente articolo, per la sua importanza che riteniamo fondamentale per chi si accinga ad analizzare se una infermità possa meritare la qualifica di “ professionale “. E così:
- nel caso in cui risulti accertato che gli agenti patogeni lavorativi siano dotati di idonea efficacia causale rispetto alla malattia diagnosticata, quest’ultima dovrà essere considerata di origine professionale, pur se sia accertata la concorrenza di agenti patogeni extralavorativi (compresi quelli genetici) dotati anch’ essi di idonea efficacia causale, senza che sia rilevante la maggiore o minore incidenza nel raffronto tra le concause lavorative ed extralavorative;
- se gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di autonoma efficacia causale sufficiente a causare la malattia, concorrono con fattori extralavorativi, anch’ essi da soli non dotati di efficacia causale adeguata, e operando insieme, con azione sinergica e moltiplicativa, costituiscono causa idonea della patologia diagnosticata, quest’ultima è da ritenere di origine professionale. In questo caso, infatti, l’esposizione a rischio di origine professionale costituisce fattore causale necessario, senza il quale l’evento non avrebbe potuto determinarsi (ad es. tumore del polmone in soggetto fumatore esposto a rischio lavorativo da amianto);
- quando gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di sufficiente efficacia causale, concorrano con fattori extralavorativi dotati, invece, di tale efficacia, è esclusa l’origine professionale della malattia.
Talvolta questo documento viene disatteso ed una tecnopatia, che anche manifesta l’attività lavorativa come concausa efficiente e determinante nella insorgenza di una malattia e nel suo più precoce manifestarsi rispetto a quanto accade nella popolazione generale non esposta allo specifico rischio, viene respinta e l’assicurato deve dimostrare il proprio diritto nelle aule giudiziarie, con notevole dispendio di energie, spese e dilatazione a volta enorme dal tempo per avere riconosciuto un diritto. Ciò non appare molto logico, qualora poi il giudizio dimostra, quanto meno anche sul piano della probabilità qualificata e non della mera possibilità, che il diritto del paziente assicurato era ed è fondato. Ai fini di non “scivolare su una buccia di banana“ da parte di tutti coloro che, secondo tutte le parti in causa, devono occuparsi di questa materia ( Medico di parte privata o del Patronato, Medico Previdenziale con funzioni anche di Consulente Medico di Parte se in ambito di giudizio, Consulente Tecnico di Ufficio ), occorre puntualizzare che l’istruttoria amministrativa e medica da effettuarsi in modo completo e puntuale sono due tappe fondamentali da rispettare.
Per quanto riguarda questa parte, già nell’articolo precedente, quello riferito allo studio del nesso causale delle malattie professionali tabellate, abbiamo riportato un iter da seguire che può essere applicato allo studio del nesso causale delle malattie non tabellate, comprensivo della Scheda Anamnestica da compilarsi da parte dell’infermiere dell’INAIL, dell’impiegato amministrativo del Patronato, dello Studio del Medico Legale privato.
Appare alquanto lapalissiano che, nell’ambito delle malattie professionali non tabellate, laddove quindi gli aspetti normativi non sono stati in grado di tenere il passo con le più recenti acquisizioni scientifiche ( ed il caso dei tumori professionali è un esempio emblematico ), il Medico Previdenziale che, a norma della circolare n. 70 del 2001 del Direttore Generale dell’INAIL, è deputato a svolgere la sintesi finale di tutte le informazioni di carattere biologico, tecnico, giuridico, debba avere sia strumenti culturali, sia stare in un ambiente adeguato numericamente di personale medico ed infermieristico. Egli, infatti, ha il grave compito, grave ma molto affascinante e di specifico interesse per la sua professionalità e consono all’incarico che ha ricevuto dall’enunciato della predetta circolare, di consultare i Manuali più aggiornati di Medicina del Lavoro, articoli scientifici, ulteriori pubblicazioni di Enti anche internazionali di ricerca ( IARC, NTP USA, EPA – USA, OSHA, NIOSH, Istituto Superiore di Sanità, INR’s francese, DFG tedesca, altre ), studi epidemiologici, studi di analogia su adeguatezza lesiva di un agente fisico, studi su analogia struttura chimica attività di un agente chimico, etc. ). Più sotto abbiamo ritenuto di riportare i più importanti siti web da cui desumere informazioni utili e necessarie. Ma questo compito, si intenda bene, è anche a carico del Medico di Parte privato oppure del Patronato ed, ovviamente a carico del Consulente Tecnico di Ufficio, a cui non si richiede una “ giustizia salomonica “ ma una giustizia correlata, in tale ambito di studio del nesso causale a quanto emerge, dalla disamina di tutti gli elementi emergenti nell’epicrisi, dal ricono- scimento di una probabilità qualificata del rapporto causale. Si parla di probabilità qualificata perché ci troviamo di fronte a malattie in prevalenza da cause miste, cioè, anche da concausa extraprofessionale anche laddove la concausa lavorativa deve avere carattere efficiente e determinante nel processo di causazione. Ne’ a dire il vero il Consulente Tecnico di Ufficio scrive una relazione corretta, da un punto di vista professionale, se, avendo studiato poco o male il caso e rimanendo nell’ambito di “ color che son sospesi “ tra l’ammissione oppure no all’indennizzo, riconosce l’an e poi sul quantum penalizza l’assicurato, come qualcuno di noi ha avuto modo di riscontrare con tutta evidenza. Elenco di Enti ed Istituzioni utili a cui fare riferimento sono: SITI WEB: DI MEDICINA DEL LAVORO ED AMBIENTALE: 1) www.medicocompetente.it, 2) www.ginasthma.com, 3) www.goldcopd.com, 4) www.corchrane.org 5) www.osha.gov 6) www.cdc.govniosh, 7) www.ilo.org, 8) www.inail.it, 9) www.snop.it 10) www.ecoh.ca 11) www.niosh.com 12) www.istat.it, 13) www.medicinaelavoro.com, 14) www.iom-world.org/, 15) www.iss.it, 16) www.unisubria.it 17) www.societàitalianaigiene.org, 18) www.simlii.it, 19) www.airm.name-it, 20) www.iarcmonographs.com, 21) http://osservatorioamianto.Jimdo.com/, 22) http://www.youtube.com/watch?v=OedNJfia8-0&feature=youtu.be, 23) http://ita.calameo.com/read/001708950670af88a339a, 24) www.aiom.it, 25) www.inrs/fr/, 26) www.epicentro.iss.it, 27) www.grippa.org., 28) https://onanotiziarioamianto.it/. 29) https://eziobonanni.jimdo.com/;30) www.medicidellavoro.it, 31) https://www.ramazzini.org/, 32) https://www.didattica.univaq.it/moodle/course/view.php?id=742, 33)www.lettere.uniroma1.it/node/5601/11867, 34) www.epiprev.it/sentieri/risultati, 35) www.epiprev.it/sentieri/home.
E’ inutile riparlare poi dell’importanza non assoluta ma relativa del Documento di Valutazione dei Rischi ( DVR ) e della Cartella Sanitaria e del parere del Medico Competente che, nel modo più assoluto, non rivestono caratteri di terzietà validi per farvi esclusivo riferimento da parte di tutti i Sanitari coinvolti in tale procedura. Sul tema, già Carmelo Galipò, Bruno Lantini e Carmelo Marmo hanno scritto un articolo su Responsabile Civile, in occasione della pubblicazione della Sentenza n. 232 /2021 della Corte di Appello Lavoro del Tribunale di Ancona.
….continua sabato prossimo
Avv. Emanuela Foligno, Dr. Carmelo Galipò, Dr. Carmelo Marmo
Leggi anche il secondo capitolo:
Rischio lavorativo e nesso di causa con la malattia professionale
L’agente causale nella malattia professionale: come identificarlo
La correlazione causale nella malattia professionale: quando è verosimile?