Rischio ambientale nelle malattie professionali non tabellate

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Rischio ambientale: le garanzie assicurative sono dovute anche per quei rischi eziologicamente riconducibili al rischio insito nell’ambiente di lavoro (III Cap. – terza parte)

Infatti,  la Sentenza della Corte di Cassazione Civile Sezioni Unite n. 3476    del  1994   ha stabilito quanto la medesima circolare INAIL  n. 24 del 26 agosto 1994  recita:   “ Omissis.  La precisa definizione del significato e della portata della nozione di rischio ambientale, desumibile dalla sentenza in esame, non lascia dubbi sul fatto che le garanzie assicurative sono dovute non solo per gli eventi professionali conseguenti al rischio proprio dell’attività svolta dal lavoratore, o di attività ad essa connessa, ma anche per quelli eziologicamente riconducibili al rischio insito nell’ambiente di lavoro, e cioè – secondo l’indicazione della Cassazione – al rischio determinato dallo spazio delimitato, dal complesso dei lavoratori in esso operanti e dalla presenza di macchine e di altre fonti di pericolo. Per le malattie professionali, d’altronde, questo principio è da tempo acquisito e non solleva particolari problematiche, in quanto si tratta comunque di verificare, in concreto, la sussistenza del nesso causale tra il rischio (diretto o ambientale) e la malattia denunciata; si rimanda, al riguardo, alle numerose disposizioni di recente impartite (cfr. in particolare: la circolare n. 19/1994 sulle malattie tabellate; le circolari nn. 23/1988 e 35/1992 su quelle non tabellate; la circolare n. 29/1991 sulla nozione di malattia professionale).   Omissis “. Riprenderemo questo tema al seguente punto 4. La più recente Sentenza della Corte di Cassazione Civile Sezione Lavoro 21.11.2016 n. 23653 afferma anche: “ Omissis.  Sebbene l’ordinamento richieda ancora un vero e proprio stretto nesso di derivazione causale tra la malattia ( professionale ) e l’attività lavorativa esercitata dal medesimo lavoratore ai fini della operatività della tutela assicurativa è comunque sufficiente il rischio ambientale, ossia che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa comunque presente nell’ambiente di lavoro ovvero in ragione di lavorazioni al suo interno, anche quanto non fosse stato specificamente addetto alle stesse”. Al riguardo, resta valido quanto  ha scritto su questo Quotidiano on line l’Avvocato Silvia Assennato, nel commentare la appena citata Sentenza:  “  La rilevanza del rischio ambientale si ricollega alla capacità della noxa professionale di favorire comunque l’azione lesiva di altri fattori e/o ad aggravarne gli effetti, senza che possa individuarsi rilevanza causale esclusiva ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale. Si tratta, quindi, di un ampliamento dello strumento tabellare al quale rimangono comunque connessi gli oneri di allegazione e prova per come connaturati nel rito speciale del lavoro. La giurisprudenza anche in questo caso non fa altro – come le è proprio a parere di chi scrive – che riconoscere un tratto peculiare della realtà sociale sottostante quale deve essere considerata la prepotente emersione delle patologie multifattoriali, elemento che induce a riflettere sul fatto che la tabella delle tecnopatie non è esaustiva e non potrà mai esserlo in ragione della volatilità dei processi produttivi e delle tecnologie. Ciò non esclude tuttavia che anche una patologia assolutamente non tabellata possa trovare tutela, se assistita da una buona ricostruzione dei fatti e da prove convincenti. Non stupisce quindi che la multifattorialità non sia più elemento per escludere in radice la tutelabilità del lavoratore in termini assicurativi pubblici. Ogni diversa interpretazione, che porti all’esclusione della tutela, potrebbe avere l’effetto perverso di indebolire il valore di protezione sociale proprio della tabellari età, elidendo alla radice un sistema assicurativo che trova la propria origine in valori costituzionalmente protetti “. 3) Diritto da contatto sociale e di garanzia  da parte  dell’assicurato e di dovere di garanzia da parte dell’Istituto Assicuratore: Intimamente correlato al dovere da parte dell’Istituto Previdenziale di fornire al paziente assicurato una risposta esaustiva, completa, esatta è  la Teoria del contatto sociale e dell’obbligo di garanzia da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti di persona che si rivolge ad essa. Senz’altro, in riferimento al tema di questo articolo,  il Protocollo metodologico per la trattazione dei casi di malattia professionale del 2003 da parte INAIL, relativo alla gestione delle malattie professionali ed,  in particolare,  la previsione in  questo documento della  collaborazione da parte dell’Istituto Assicurativo Previdenziale di coadiuvare l’assicurato nel “ fornire la prova “ dell’origine professionale di una malattia anche non tabellata, costituisce un concreto esempio di applicazione della “ teoria del contatto sociale “ e quindi di attuazione dell’ “obbligo di garanzia “nei confronti dell’assicurato infortunato o tecnopatico. Il contatto sociale con l’obbligo di garanzia che ne deriva in questo caso, è un comportarsi eticamente corretto da parte della Pubblica Amministrazione che, nei confronti dei soggetti assicurati, si ispira ad efficienza,  efficacia,  chiarezza, trasparenza ed economicità. Si può affermare  che il comportamento dell’Istituto Previdenziale Italiano, nella redazione del Protocollo metodologico per la trattazione dei casi di malattia professionale già nel lontano 2003, sancito da un Accordo con le Parti Sociali, precorre, come esempio di benevola Amministrazione Pubblica a favore dei lavoratori assicurati, quanto poi in epoca successiva è stato sancito dalla Giurisprudenza: un’Amministrazione di carattere Previdenziale non nemica, non “ dall’altra parte “, “ non contro “ il cittadino, ma anzi ben disposta, anche in un tema senz’altro molto complesso qual è quello di dimostrare l’origine professionale anche di “ nuove malattie “, malattie “ work related “,  “  non tabellate “ , che mette a disposizione del cittadino: i suoi Medici, i suoi tecnici ( Consulenza Accertamento Rischi e Prevenzione Regionali, le celebri CONTARP, e, se del caso, la CONTARP Nazionale – Centrale), il suo Servizio Ispettivo locale, Regionale e, se del caso, l’Ispettorato Centrale, le Avvocature di Sede, Regionali e, se del caso, l’Avvocatura Centrale, in sostanza tutte le sue competenze tecniche, professionali, scientifiche ( oggi si ricorda che i Ricercatori dell’ex ISPESL sono confluiti dal 2010 nell’INAIL  ) , Chimici, Fisici, Ingeneri, Tecnici dell’Ambiente e del Lavoro, a cui, nei casi estremi, si può anche richiedere un parere. E’ pertanto necessario che il comportamento di tutti gli operatori ( Medici Previdenziali, Medici di parte privati o di Patronato, Consulenti Tecnici di Ufficio  in caso di contenzioso ) sia coerente con questa impostazione culturale. …continua

Avv. Emanuela Foligno, Dr. Carmelo Galipò, Dr. Carmelo Marmo

Leggi anche le prime due parti:

Malattia professionale non tabellata: il nesso di causalità

La prova della causa di lavoro grava sul lavoratore: ma quale probabilità deve avere?
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